Verifiche impianti di riscaldamento nei luoghi di lavoro
Prima verifica e verifiche periodiche successive impianti di riscaldamento nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Il Datore di Lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, deve dare comunicazione all’INAIL territorialmente , la quale assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola e la comunicherà al Datore di Lavoro stesso.
Il Datore di Lavoro dovrà sottoporre le attrezzature a verifica periodica (prima verifica e verifiche successive alla prima).
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Le verifiche sono a carico del Datore di Lavoro, con tariffe stabilite dal Ministero del Lavoro con Decreto Dirigenziale 23.11.2012 – G.U. n. 279 del 29.11.2012 – e successivi aggiornamenti, in attuazione dell’art.3 c.3 del DM 11.04.2011.
Tutte le attrezzature devono essere dotati del numero di matricola rilasciato da ENPI/ISPESL/INAIL.
Per le attrezzature sprovviste, il Datore di Lavoro dovrà richiederlo alla sede INAIL competente.